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Appunti agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure :
55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
65% delle spese sostenute :
1. dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità
immobiliari
2. dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
- 50% delle spese sostenute :
1. dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole
unità immobiliari
2. dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui
si compone il singolo condominio
Dal 1° gennaio 2016 - per i condomini dal 1° luglio 2016 - l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55, 65 o 50%) occorre far riferimento:
- alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli
esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali
- alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei
pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di
competenza).
La somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su immobili esistenti. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. La detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali.
Gli interventio interessati :
1. Riqualificazione energetica edifici esistenti. Il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 -Allegato A.
2. Interventi sugli involucri degli edifici. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.
3. Installazione di pannelli solari . Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Per l’asseverazione dell’intervento concernente l’installazione dei pannelli solari è richiesto un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici) . I pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.
Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i
seguenti documenti:
1. l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti L’asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori (D.M. 6 agosto 2009). Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione a un apposito corso di formazione.
2. l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati
relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio.
3. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea (www.acs.enea.it). All’AGENZIA DELLE ENTRATE occorre trasmettere : apposita comunicazione per gli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta.
Abitante Policarpo.
Il documento vuole essere una breve sintesi delle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate. La Edil Legno si solleva da qualsiasi responsabilita' sull'interpretazione e sullo stesso contenuto. Il contenuto è aggiornato a Dicembre 2013.